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Animali e regolamenti condominiali

Animali e regolamenti condominiali

Tratto da " La professione Veterinaria 40/2012
Varata la riforma del diritto condominiale: i nuovi regolamenti non potranno più vietare di tenere animali “domestici” negli appartamenti.
Qual è la ratio?

Per il legislatore l’animale è considerato un bene di proprietà, una “cosa mobile” acquistata e di cui si ha diritto al pari del divano o di un elettrodomestico.
Svilente? In questo ambito giuridico che l’animale sia una res ha dimostrato i suoi vantaggi. Il secondo comma del nuovo articolo 1138 Codice civile adesso recita così: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Vuol dire che le norme del regolamento non possono in alcun modo pregiudicare o limitare i diritti che vengono attribuiti a ciascun condomino dagli atti d’acquisto oppure da altre convenzioni (così continua a recitare l’articolo 1138), ebbene anche il vietare di detenere animali domestici nel proprio appartamento significa, secondo il nuovo legislatore, menomare un preciso diritto del condomino di disporre come crede del proprio bene: una diversa clausola da ora in poi deve ritenersi nulla.

EFFETTI SUI REGOLAMENTI ATTUALI

Per capire che fine fanno i regolamenti già esistenti che prevedono il divieto, si deve fare riferimento ai principi generali del nostro ordinamento. La spiegazione si legge chiara sul Sole 24 Ore del 22 novembre: “In difetto di specifiche disposizioni transitorie dirette a disciplinare anche i rapporti in essere al sopravvenire della nuova norma sostanziale, questa trova applicazione solo dal momento in cui entra in vigore, lasciando dunque inalterato tutto ciò che ad essa preesisteva”. In relazione al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, vige il principio della irretroattività delle leggi, per cui i rapporti sorti nel vigore della precedente normativa continuano a essere da essa disciplinati. Ancor più nel caso in cui la norma che sopravviene non va a tutelare un interesse di carattere pubblico, come appunto quella che vieta agli animali di stare in codominio. Così succede allora anche per il divieto di tenere animali (domestici e non) negli appartamenti contenuto nel regolamento di condominio ante riforma, sia esso assembleare o contrattuale. Quanto al primo, è pacifico che i condomini, con una delibera assunta a maggioranza, possono rimuovere il divieto: se non lo fanno, il divieto rimane. Parimenti dicasi per regolamento contrattuale, quello cioè approvato con il consenso unanime di tutti i condomini oppure accettato o sottoscritto unitamente all’atto di acquisto della proprietà. Si tratta di un vicolo apposto sull’uso della proprietà individuale, la cui validità è comunque subordinata anche alla sua precisa trascrizione nei pubblici registri immobiliari perché altrimenti non è opponibile al nuovo acquirente dell’unità immobiliare sita in condominio. Il che significa cheper eliminarlo servirà ancora l’unanimità dei consensi.

LE PARTI COMUNI

Il libero accesso agli animali domestici negli appartamenti non fa comunque venir meno il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento delle cose di proprietà comune nel rispetto del pari diritto di uso e di godimento degli altri. E così, l’usare il cortile o altri spazi comuni per farvi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza costituisce una ingiustificata limitazione del diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi. Del pari dicasi quando l’animale viene lasciato libero di scendere o di salire le scale senza custodia, così da mettere in pericolo l’incolumità di coloro, condomini o terzi, che si trovano in quel momento sulle scale o sui pianerottoli. La nuova disposizione inserita nell’ultimo comma dell’articolo 1138 Codice civile non impedisce in ogni caso di richiedere l’intervento del giudice quando l’animale sia fonte di immissioni di rumori o di odori tali da cagionare, per la loro frequenza e intensità, malessere e insofferenza anche a persone di normale sopportazione: il continuo abbaiare di un cane o l’odore dell’animale e dei suoi bisogni fisiologici possono diventare intollerabili e quindi danneggiare l’equilibrio psicofisico di una persona. L’ODG DEL SEN GIOVANARDI "Salvaguardata la scelta di abitare in contesti dove gli animali non siano presenti, senza togliere nulla ad una legge che ho votato". Sono queste le parole con sui il Sen Carlo Giovanardi ha spiegato ad Anmvi il suo ordine del giorno. Il Sottosegretario alla Giustizia Mazzamuto l’ha accolto durante l’approvazione della legge. Il Senatore ha inteso "allargare la riforma condominiale ai diritti di tutti, compresi coloro che non vogliono o non possono convivere con animali". Il Senatore spiega: "Il mio ordine del giorno offre una interpretazione della norma, che salvaguarda anche la possibilità di riservarsi la scelta di abitare in contesti dove gli animali non siano presenti, senza togliere nulla ad una legge che ho votato". Quindi, per effetto dell’intervento del Sen Giovanardi, il divieto di detenere animali domestici “non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l'adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all'interno dell'articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall'altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all'unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi.

 

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